L’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza ha funzione previdenziale ed è assimilabile all’indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 425 dell’8 settembre 2023 con cui ha specificato che va applicata la tassazione (separata) prevista dal T.U.I.R. escludendosi che trattasi di contributi diretti a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale, ed esclusi, tout court, dalla tassazione.
La truffa si consuma con la prima cessione del credito Superbonus: cosa cambia per professionisti e cessionari
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 36525 e n. 36526 del 16 ottobre 2026) intervengono sul trattamento penale dei crediti fittizi da Superbonus, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione della condotta e sul momento consumativo del...


