Con la risposta a interpello n. 130 del 6 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito. Posto che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b, del Tuir, l’imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità, le somme corrisposte devono essere assoggettate a tassazione separata.
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...


