Con la risposta a interpello n. 130 del 6 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito. Posto che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b, del Tuir, l’imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità, le somme corrisposte devono essere assoggettate a tassazione separata.
Accertamenti tecnici per determinazione dell’IVA: dal 1° maggio 2026 trasmessi alle Entrate
Con avviso del 20 aprile 2026 l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che a decorrere dal 1° maggio 2026, gli accertamenti tecnici, ai fini della determinazione dell’aliquota IVA, al momento della loro emissione, saranno trasmessi per conoscenza alla Direzione Centrale...


