Con la decisione resa nella causa C‑142/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che è ammissibile una normativa nazionale che prevede che, ai fini della tassazione del trasferimento del patrimonio a una fondazione familiare, il vincolo di parentela tra l’avente diritto più lontano secondo l’atto di fondazione e il fondatore sia preso in considerazione unicamente per le fondazioni residenti, soggette a un’imposta sostitutiva sulle successioni, il che si risolve nell’applicare a tali fondazioni una classe d’imposta più favorevole di quella applicata alle fondazioni familiari straniere, che non sono soggette a tale imposta.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


