Con la sentenza C-336/22 del 14 marzo 2024, la Corte di Giustizia UE ha evidenziato che la direttiva n. 2008/118 deve essere interpretata nel senso che la nozione di “altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa” comprende un’imposta addizionale applicabile al tabacco riscaldato, il cui importo è pari all’80% dell’importo dell’accisa applicabile alle sigarette, previa detrazione dell’importo dell’accisa applicabile a tale tabacco riscaldato.
Cessione infraquinquennale di immobile con pertinenze: la plusvalenza imponibile
Con la risposta a interpello n. 157 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ove non trovi applicazione nessuna delle eccezioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera b), TUIR (ossia che la cessione riguardi beni acquisiti per successione o...

