Con la sentenza C-336/22 del 14 marzo 2024, la Corte di Giustizia UE ha evidenziato che la direttiva n. 2008/118 deve essere interpretata nel senso che la nozione di “altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa” comprende un’imposta addizionale applicabile al tabacco riscaldato, il cui importo è pari all’80% dell’importo dell’accisa applicabile alle sigarette, previa detrazione dell’importo dell’accisa applicabile a tale tabacco riscaldato.
Reddito d’impresa: ancora troppi doppi binari tra valori contabili e fiscali
Nonostante la legge delega fiscale, che ha previsto la revisione della disciplina del reddito d’impresa attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, da ultimo il legislatore non si è sempre mosso in questa...


