Con riferimento alla devoluzione al fondo degli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a interpello n. 71 del 2024, che poiché tale devoluzione può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme, non potendo costituire reddito per gli stessi, all’atto del versamento delle somme al fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


