Ai fini dell’applicazione del superbonus per una ONLUS ”socioassistenziale e sanitaria” che intende esercitare attività di social housing su un immobile oggetto di interventi, nel caso di messa a disposizione di alloggi a favore di categorie di soggetti ”svantaggiati”, occorre verificare se detta attività possa essere ricondotta tra quelle di ”assistenza sociale e socio sanitaria”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 75 del 21 marzo 2024 con cui ha specificato che per quanto concerne il settore della ”assistenza sociale”, lo stesso fa parte di quei settori per i quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa.
Dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente e scartate: arriva lo scudo contro le sanzioni
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese contiene una norma di salvaguardia per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento interessa...