Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casalavorocasa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, laddove rispondano alle finalità di “utilità sociale” individuate dall’art. 100, comma 1, TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 74 del 21 marzo 2024 riguardante l’esame di benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un piano welfare aziendale attraverso l’utilizzo di una applicazione informatica.
Riciclaggio: ruolo centrale per abuso delle misure agevolative e distrazione di fondi pubblici
Con il quaderno antiriclaggio n. 34 riguardante le casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l’UIF ha raccolto una selezione di casi recenti e significativi, con l’obiettivo di rendere accessibili fenomeni complessi anche a un pubblico non...


