Il decreto correttivo Omnibus (art. 3, D.Lgs. n. 148/2026) ha ridefinito il trattamento tributario applicabile ai differenziali positivi derivanti dall’acquisto “sotto la pari” di crediti d’imposta da parte dei lavoratori autonomi. Il regime di tassazione ordinario è sostituito da un’imposta sostitutiva con aliquota al 26%. La nuova disciplina si applica in via ordinaria ai crediti d’imposta acquistati a decorrere dal 12 agosto 2026; tuttavia, il legislatore concede la facoltà di applicare l’imposta sostitutiva del 26% anche in via retroattiva per i crediti acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Un’opzione che richiede una attenta valutazione.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

