Nell’edizione del Quotidiano del 13 novembre 2017 avevo rilevato, che, con lettera circolare n. 3 del 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro era incorso in uno “sconfortante malinteso”. Ora la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 2 del 2022, mi dà ragione, prevedendo precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi, è necessario sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria, sorveglianza che deve essere ricondotta nell’alveo dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
Amianto e tutela dei lavoratori: nuove regole europee nel TU sicurezza
Con il decreto legislativo n. 213 del 2025 l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, rafforzando il sistema di tutela dei lavoratori esposti al rischio amianto. L’intervento modifica in modo significativo il Titolo IX, capo III, del d.lgs. n. 81/2008, ampliando...


