Le somme ricevute e assoggettate a tassazione al momento del pagamento possono essere restituite al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subita, nel qual caso – per il lavoratore – non costituiscono oneri deducibili né possono dar luogo a rimborso. Nel caso di restituzione delle somme al netto della ritenuta subita, al sostituto spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione. Ai fini del calcolo del risparmio fiscale è necessario considerare le aliquote applicate al reddito del sostituito rispetto alla misura del credito d’imposta spettante al sostituto in misura fissa.
Taglio accise e Transizione 5.0: le novità in G.U.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2026 è stato pubblicato il DL recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese. Il provvedimento interviene sulle misure in materia di...


