Le somme ricevute e assoggettate a tassazione al momento del pagamento possono essere restituite al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subita, nel qual caso – per il lavoratore – non costituiscono oneri deducibili né possono dar luogo a rimborso. Nel caso di restituzione delle somme al netto della ritenuta subita, al sostituto spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione. Ai fini del calcolo del risparmio fiscale è necessario considerare le aliquote applicate al reddito del sostituito rispetto alla misura del credito d’imposta spettante al sostituto in misura fissa.
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...


