Con le conclusioni rese nella causa 546/25, l’Avvocato Generale dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa per cui le distribuzioni di dividendi effettuate da una società figlia residente in un altro Stato membro a favore di una società madre residente che registra delle perdite nel corso dell’anno della percezione di detti dividendi determinano una riduzione del riporto delle perdite di tale società madre, mentre le imposte pagate dalla società figlia su tali utili distribuiti non possono essere imputate, nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente, né nell’anno in corso, né nel corso di un periodo d’imposta successivo, in quanto detti utili distribuiti comportano, nel corso del periodo d’imposta successivo in questione, un onere fiscale nazionale corrispondente a motivo della riduzione del riporto delle perdite.
Dividendi verso società madri extra-UE: applicabilità della libera circolazione dei capitali
Con le conclusioni rese nella causa 533/25, l’Avvocato Generale dell’UE ha chiarito che una normativa nazionale in forza della quale i dividendi versati da una società residente in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un paese terzo sono assoggettati a...

