Con la risposta a interpello n. 202 del 5 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il trattamento pensionistico corrisposto al residente fiscalmente in Libano e con cittadinanza anche libanese, oltre che italiana, in relazione a servizi precedentemente resi alle dipendenze dello Stato italiano o di una sua suddivisione politica o amministrativa, o di un suo ente locale, sia da assoggettare alla regola generale prevista dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione, con conseguente attribuzione della potestà impositiva esclusiva all’Italia.
Dividendi verso società madri extra-UE: applicabilità della libera circolazione dei capitali
Con le conclusioni rese nella causa 533/25, l’Avvocato Generale dell’UE ha chiarito che una normativa nazionale in forza della quale i dividendi versati da una società residente in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un paese terzo sono assoggettati a...

