L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 306 del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un’aliquota IVA agevolata al 5% esclusivamente per i beni tassativamente indicati dalla norma e dai successivi chiarimenti dell’Agenzia e dell’ADM, con codici TARIC specifici. Nel caso esaminato, l’ADM ha classificato il prodotto nella voce doganale NC 9022 90 (“apparecchi a raggi X o basati su radiazioni ionizzanti”), che non rientra tra i codici previsti dall’Allegato 1 della circolare 5/D del 2023, dove figura soltanto il “tomografo computerizzato” (codice TARIC ex 902212). Poiché l’elenco dei beni agevolati è tassativo e non estensibile, il prodotto non può beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% e le relative cessioni restano soggette all’IVA ordinaria del 22%.
Integratori alimentari: aliquota agevolata riconosciuta caso per caso, sulla base del parere tecnico reso da ADM
Con la risposta all’istanza di Interpello n. 305 del 5 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate, come chiarito in diversi documenti di prassi, evidenzia che i cd. ''integratori alimentari'' non rappresentano prodotti che di per sé beneficiano dell'aliquota IVA ridotta...


