Con la risposta a interpello n. 289 del 7 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità di servitù corrisposta al contribuente a titolo di saldo, a seguito della stipula dell’atto notarile per la costituzione del diritto di servitù volontaria per la linea elettrica sull’immobile ubicato nell’area interessata dai lavori, sarà assoggettata ad imposizione come reddito diverso ai sensi della lett. h) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, così come modificata dall’articolo 1, comma 92, della legge di bilancio 2024, che attualmente annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.
Passaggi generazionali di partecipazioni: il vincolo quinquennale tra titolarità delle quote e controllo
Con la risposta a interpello n. 152 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD richiede il mantenimento per cinque anni del controllo acquisito o integrato, non delle singole partecipazioni ricevute. La soluzione...


