Con la risposta a interpello n. 289 del 7 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità di servitù corrisposta al contribuente a titolo di saldo, a seguito della stipula dell’atto notarile per la costituzione del diritto di servitù volontaria per la linea elettrica sull’immobile ubicato nell’area interessata dai lavori, sarà assoggettata ad imposizione come reddito diverso ai sensi della lett. h) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, così come modificata dall’articolo 1, comma 92, della legge di bilancio 2024, che attualmente annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


