Con la risposta a consulenza giuridica n. 13 del 22 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l’acquisto e le importazioni di prodotti finiti (ad esempio mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, maglie varie, castoni e altri similari) che vengono sottoposti ad attività di montaggio (assemblaggio e/o incastonatura) finalizzate alla realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale non può trovare applicazione il meccanismo di cui all’articolo 17, comma 5 decreto IVA, reverse charge, l’imposta, pertanto, deve essere assolta nei modi ordinari.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


