Assonime, nel Caso 7/2026, analizza l’ordinanza del Tribunale di Milano del 10 aprile 2026 che ha dichiarato ammissibile l’azione rappresentativa contro Meta per il massiccio scraping di dati personali degli utenti Facebook. La responsabilità di Meta, da accertare nel merito, si fonderebbe sulla mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e sulla violazione dei principi di privacy by design e by default del GDPR, già oggetto di sanzione da parte della DPC irlandese. L’ordinanza chiarisce tre profili: la legittimazione delle associazioni senza mandato individuale; la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita di controllo dei dati senza soglia minima; l’omogeneità dei diritti anche in presenza di diverse tipologie di danno standardizzabili. La pronuncia evidenzia l’importanza della accountability e dei presìdi di sicurezza, segnalando l’impatto del nuovo sistema delle azioni rappresentative sulla tutela dei consumatori e sul rischio legale delle imprese.
Riforma dello sport: CNDCEC e CONI presentano le proposte operative per semplificazione e sostenibilità organizzativa
Il CNDCEC informa che il 14 luglio 2026 è stata presentata la relazione conclusiva della Commissione Paritetica istituita per approfondire le principali questioni applicative della riforma dello sport, con particolare riferimento ai modelli organizzativi e di...