Con la risposta a interpello n. 270 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il rimborso spese chilometriche, commisurato ai «chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita», non rappresenta un rimborso di spese ”addebitate analiticamente” e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del TUIR, ferma restando la deducibilità, ai medesimi fini, delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico. Detto rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’Irpef.
Recepimento della direttiva IVA: quando è possibile introdurre limiti alla detrazione
Con le conclusioni del 23 ottobre 2025 rese nella causa C-515/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che la direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che vieta a tutti gli Stati membri di prevedere, dopo la scadenza del termine di recepimento, nuove o più...


