Con la risposta a interpello n. 270 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il rimborso spese chilometriche, commisurato ai «chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita», non rappresenta un rimborso di spese ”addebitate analiticamente” e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del TUIR, ferma restando la deducibilità, ai medesimi fini, delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico. Detto rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’Irpef.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


