Con le conclusioni del 23 ottobre 2025 rese nella causa C-515/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che la direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che vieta a tutti gli Stati membri di prevedere, dopo la scadenza del termine di recepimento, nuove o più rigorose esclusioni della detrazione dell’IVA fintantoché il Consiglio e la Commissione non abbiano ancora adempiuto congiuntamente al compito a loro incombente in forza dell’art. 176, comma 1, della direttiva IVA. Di conseguenza, l’art. 176, comma 2, non osta a una normativa nazionale che ha previsto per la prima volta un’esclusione della detrazione dell’IVA per spese di divertimento e di rappresentanza che sia entrata in vigore alla data di adesione e di recepimento della direttiva IVA.
Realizzo controllato e società semplice, sufficiente un sistema contabile idoneo?
L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del regime del realizzo controllato al conferimento di partecipazioni in una società semplice, muovendo dalla necessità che il patrimonio netto assunto quale parametro del valore di realizzo trovi espressione...

