L’art. 2504-bis c.c. e l’art. 172, comma 9, TUIR prevedono la possibilità di retrodatare gli effetti contabili e fiscali della fusione all’inizio dell’esercizio in cui essa acquista efficacia giuridica. Ciò dovrebbe ritenersi possibile anche nel caso in cui alla fusione partecipino più società, tra cui una costituita successivamente all’inizio dell’esercizio delle altre società partecipanti. In tal caso la retrodatazione esplicherà un’efficacia “differenziata”: dall’inizio dell’esercizio, per le società già costituite a quel tempo, e dalla data di costituzione per la (o le) società costituite nel corso dell’anno in cui è intervenuta l’efficacia giuridica della fusione.
Commercialisti: servono chiarimenti per accedere alla piattaforma SIISL
Con una missiva dell’8 giugno 2026 il CNDCEC ha chiesto alla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone un chiarimento ufficiale sulle modalità con cui i commercialisti possono accedere alla piattaforma SIISL. Inoltre, il CNDCEC ha chiesto che sia...


