Con la risposta a interpello n. 77 del 12 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che effettuare pagamenti per l’acquisto di valori bollati tramite denaro contante (quindi attraverso strumenti non tracciabili) per importi superiori a 500 euro integra di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 a favore di soggetti passivi IVA.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


