Riconoscimento facciale dei lavoratori per la rilevazione delle presenze: i divieti del Garante della privacy
da | 13 Lug 2024 | Ipsoa - Lavoro
Secondo il provvedimento n. 338 DEL 2024 del Garante per la protezione dei dati personali, il trattamento dei dati biometrici può avvenire solo nel caso in cui trovi fondamento in una disposizione normativa: l’ordinamento vigente non ne consente l’utilizzo al fine di rilevare le presenze nei luoghi di lavoro tramite il riconoscimento facciale. Il datore che utilizza dati biometrici in assenza di una idonea base giuridica viola la legge e subisce sanzioni molto elevate. Cosa sono esattamente i sistemi biometrici di riconoscimento facciale? Quali sono le regole da rispettare ai fini di un eventuale trattamento dei dati sensibili? Quali le eventuali sanzioni?