La normativa europea osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti ai revisori legali dei conti di esercitare qualsiasi attività commerciale, direttamente o per interposta persona, ad eccezione delle attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile. Spetta all’organo del rinvio stabilire se tale normativa sia fondata su motivi di interesse generale che giustificano il divieto e se quest’ultimo sia indispensabile per preservare l’indipendenza e l’obiettività dei revisori legali dei conti. E’ questa la conclusione del 13 giugno 2024 dell’Avvocato Generale alla causa C-368/23.
Whistleblowing ANAC: aggiornamenti modello 231 e nuove procedure
Dopo la delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 diventano sempre più pressanti per le imprese le procedure da adottare in materia whistleblowing riguardo alle segnalazioni interne. Quali sono gli adempimenti da assolvere al fine di adeguare i modelli 231 per...


