La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza n. 47565/22, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due cittadini italiani e dalla loro società agricola contro le restrizioni imposte sui loro terreni dopo l’istituzione dell’area naturale protetta “Risorgive di Codroipo”. I ricorrenti sostenevano che il divieto di reimpiantare pioppeti equivalesse a una espropriazione di fatto senza adeguato indennizzo. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte del TAR e del Consiglio di Stato, la questione era stata portata davanti alla Corte EDU, che ha ritenuto che le limitazioni non privassero i proprietari del bene ma ne regolassero l’uso, perseguendo un obiettivo legittimo di tutela ambientale. La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti avevano ricevuto compensazioni economiche e non avevano dimostrato che fossero manifestamente insufficienti, escludendo quindi l’esistenza di un onere individuale eccessivo.
Agricoltura: differita al 10 aprile 2026 la sottoscrizione delle polizze assicurative per le colture a ciclo autunno primaverile
Nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2026 è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2026 con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in riferimento al piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, differisce al 10...


