La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza n. 47565/22, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due cittadini italiani e dalla loro società agricola contro le restrizioni imposte sui loro terreni dopo l’istituzione dell’area naturale protetta “Risorgive di Codroipo”. I ricorrenti sostenevano che il divieto di reimpiantare pioppeti equivalesse a una espropriazione di fatto senza adeguato indennizzo. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte del TAR e del Consiglio di Stato, la questione era stata portata davanti alla Corte EDU, che ha ritenuto che le limitazioni non privassero i proprietari del bene ma ne regolassero l’uso, perseguendo un obiettivo legittimo di tutela ambientale. La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti avevano ricevuto compensazioni economiche e non avevano dimostrato che fossero manifestamente insufficienti, escludendo quindi l’esistenza di un onere individuale eccessivo.
Marchi: stop all’uso politico dei segni notori senza giustificazione
Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di...


