La legge sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale approvata in via definitiva dal Senato (A.S. 1155) il 12 marzo ha emendato l’
art. 2407 del codice civile modificando il comma 2 e inserendo un nuovo comma 4. Il testo comprende ora alcune limitazioni quantitative e temporali finalizzate a contenere, al di fuori delle ipotesi di dolo, la responsabilità civile dei sindaci che violano i propri doveri. A tal fine e in primo luogo sono stati introdotti tre scaglioni di determinazione del danno massimo applicabile in funzione del corrispettivo annuo percepito, mentre in seconda battuta è stata inserita la prescrizione dell’azione di responsabilità nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’
art. 2429 del codice civile.