La messa alla prova è un istituto grazie al quale, in relazione alla commissione di determinati reati e nei casi previsti dalla norma, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con il suo affidamento all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) affinché svolga determinate attività secondo un programma di trattamento prestabilito. Obiettivo è la riparazione delle conseguenze dannose del reato e, se possibile, il risarcimento del danno cagionato. Qualora la messa alla prova abbia esito positivo, il reato si considererà estinto, in caso contrario si avrà la revoca del beneficio con conseguente prosecuzione del processo. Questo istituto si può applicare anche agli enti? Per saperlo va analizzata la giurisprudenza.
ESMA, codice di condotta europeo: cosa cambia per le imprese
Tra gli interventi del Listing Act recepiti nell’ordinamento italiano con il D.L.gs. n. 86/2026 emerge il nuovo ruolo dell’ESMA nella costruzione di standard europei di trasparenza e affidabilità per le informazioni fornite agli investitori nei mercati finanziari....


