La messa alla prova è un istituto grazie al quale, in relazione alla commissione di determinati reati e nei casi previsti dalla norma, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con il suo affidamento all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) affinché svolga determinate attività secondo un programma di trattamento prestabilito. Obiettivo è la riparazione delle conseguenze dannose del reato e, se possibile, il risarcimento del danno cagionato. Qualora la messa alla prova abbia esito positivo, il reato si considererà estinto, in caso contrario si avrà la revoca del beneficio con conseguente prosecuzione del processo. Questo istituto si può applicare anche agli enti? Per saperlo va analizzata la giurisprudenza.
Cosa cambia per le PMI con le norme del Listing Act approvate dal CDM
Il Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/2811 e di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2024/2809, nell’ambito del pacchetto europeo...


