La messa alla prova è un istituto grazie al quale, in relazione alla commissione di determinati reati e nei casi previsti dalla norma, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con il suo affidamento all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) affinché svolga determinate attività secondo un programma di trattamento prestabilito. Obiettivo è la riparazione delle conseguenze dannose del reato e, se possibile, il risarcimento del danno cagionato. Qualora la messa alla prova abbia esito positivo, il reato si considererà estinto, in caso contrario si avrà la revoca del beneficio con conseguente prosecuzione del processo. Questo istituto si può applicare anche agli enti? Per saperlo va analizzata la giurisprudenza.
PIV 2026: come cambiano le configurazioni di valore nella valutazione d’impresa
I principi italiani di valutazione 2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, aggiornano il sistema delle configurazioni di valore per la valutazione d’azienda. I PIV 2026 codificano sette configurazioni comuni a tutte le attività rispetto alle precedenti cinque...


