Con la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 4 settembre 2025 resa nella causa C‑726/23 è stato chiarito che la remunerazione di servizi infragruppo, forniti da una società madre alla propria società figlia e contrattualmente precisati, che è calcolata in conformità a un metodo raccomandato dalle linee guida applicabili ai prezzi di trasferimento, adottate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e che corrisponde alla parte di margine di utile operativo superiore a 2,74% realizzato dalla suddetta società figlia, costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Ispezioni fiscali: dalla CEDU nuova condanna per l’Italia
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha esaminato due ricorsi relativi all’ispezione fiscale di locali aziendali la cui sede legale coincideva con l’abitazione del rappresentante. L’autorizzazione del pubblico ministero ha permesso un accesso esteso e non...


