Con la risposta a interpello nn. 263 del 13 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, a differenza di quello previgente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applica anche nell’ipotesi in cui sia ravvisabile la ”continuità” con una precedente posizione lavorativa assunta in Italia prima dell’espatrio, rilevando tale circostanza solo relativamente al requisito minimo di permanenza all’estero che è più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto.
Manovra di Bilancio 2026: tutelare il ceto medio
Con un comunicato stampa del 13 ottobre 2025 Confprofessioni ha espresso apprezzamento per. la riduzione dell’aliquota dal 35% al 33% e l’ampliamento dello scaglione fino a 60.000euro. Tuttavia, se il Governo limitasse l’intervento alla sola riduzione...


