Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le somme erroneamente percepite ed effettivamente restituite in toto nell’anno successivo non concorrono a formare l’importo della soglia prevista ai fini del regime forfetario; conseguentemente, il superamento di tale soglia per effetto esclusivamente di dette somme restituite nell’anno successivo a quello della loro percezione non comporta la ”fuoriuscita” dal Regime Forfetario ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della l. n. 190 del 2014 per il 2025.
Commercialisti: servono chiarimenti per accedere alla piattaforma SIISL
Con una missiva dell’8 giugno 2026 il CNDCEC ha chiesto alla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone un chiarimento ufficiale sulle modalità con cui i commercialisti possono accedere alla piattaforma SIISL. Inoltre, il CNDCEC ha chiesto che sia...


