Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le somme erroneamente percepite ed effettivamente restituite in toto nell’anno successivo non concorrono a formare l’importo della soglia prevista ai fini del regime forfetario; conseguentemente, il superamento di tale soglia per effetto esclusivamente di dette somme restituite nell’anno successivo a quello della loro percezione non comporta la ”fuoriuscita” dal Regime Forfetario ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della l. n. 190 del 2014 per il 2025.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


