Con la sentenza resa nella causa C-747/22 del 7 maggio 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il requisito della residenza decennale previsto dalla normativa italiana per l’accesso al reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Secondo la Corte, il reddito di cittadinanza rientra sia tra le misure di accesso all’occupazione sia tra le prestazioni sociali essenziali soggette al principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva 2011/95/UE. Pur essendo formalmente applicato a tutti i richiedenti, il requisito dei dieci anni di residenza incide in misura prevalente sui cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale e non può essere giustificato da esigenze amministrative o finanziarie dello Stato membro.
Nuovo modello TFR3 per l’accesso alla previdenza complementare: cosa contiene e come si compila
Il nuovo modello TFR3, reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto interministeriale 4 settembre 2026, completa il quadro operativo della riforma della previdenza complementare introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge n....


