Con un provvedimento del 12 marzo 2026 il Garante privacy ha evideziato che le società di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini, datori di lavoro) informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento. L’Autorità ha quindi ingiunto alla società di recupero di integrare le procedure interne conformando alla normativa privacy le modalità di comunicazione con il debitore, nel caso in cui sia proprietario di un bene in comunione.
Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale
Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di...


