Al di là di quanto previsto dal decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025, restano complessità interpretative in ordine ai calcoli necessari per accedere al regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2-bis, TUIR, specialmente quando sono coinvolte società holding. Da evidenziare, in particolare, la disomogeneità nelle basi di calcolo tra il test di prevalenza (art. 162-bis TUIR), utilizzato per definire una società come holding, e il test di qualificazione (art. 177, comma 2-ter, TUIR), necessario per determinare l’applicabilità del regime agevolato. Un esempio pratico può essere utile.
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


