Al di là di quanto previsto dal decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025, restano complessità interpretative in ordine ai calcoli necessari per accedere al regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2-bis, TUIR, specialmente quando sono coinvolte società holding. Da evidenziare, in particolare, la disomogeneità nelle basi di calcolo tra il test di prevalenza (art. 162-bis TUIR), utilizzato per definire una società come holding, e il test di qualificazione (art. 177, comma 2-ter, TUIR), necessario per determinare l’applicabilità del regime agevolato. Un esempio pratico può essere utile.
Adeguamento dei compensi dei CTU: il plauso dei Commercialisti sulla sentenza del TAR Lazio
Con un comunicato stampa del 26 agosto 2026 il CNDCEC ha espresso apprezzamento per la sentenza del Tar Lazio 14327/2026, pubblicata lo scorso 19 agosto, sull’adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato, ancora sostanzialmente ancorati ai valori fissati...


