Al di là di quanto previsto dal decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025, restano complessità interpretative in ordine ai calcoli necessari per accedere al regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2-bis, TUIR, specialmente quando sono coinvolte società holding. Da evidenziare, in particolare, la disomogeneità nelle basi di calcolo tra il test di prevalenza (art. 162-bis TUIR), utilizzato per definire una società come holding, e il test di qualificazione (art. 177, comma 2-ter, TUIR), necessario per determinare l’applicabilità del regime agevolato. Un esempio pratico può essere utile.
Fondo pensione non residente: il rimborso dell’imposta prelevata sui dividendi
Con la sentenza resa nella causa C-525/24 del 27 novembre 2025 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che la normativa europea osta a che lo Stato membro esiga che un fondo pensione non residente fornisca la prova del rispetto dei requisiti sostanziali previsti...


