Nella sentenza del 14 marzo 2024 alla causa n. C-46/23, la Corte di Giustizia UE risponde che l’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare d’ufficio, vale a dire anche in assenza di una previa richiesta dell’interessato presentata a tal fine, la cancellazione di dati trattati illecitamente se una simile misura è necessaria per adempiere il suo compito consistente nel vigilare sul pieno rispetto del RGPD. Se tale autorità constata che un trattamento di dati non rispetta il RGPD, essa deve porre rimedio alla violazione constatata, e ciò anche senza previa richiesta dell’interessato.
Sicurezza prodotti: pubblicato in GU il decreto di adeguamento al Regolamento UE
Il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026, adegua l’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti. Il provvedimento impone agli operatori economici di immettere...


