Nelle conclusioni relative alla causa C-436/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’emissione di punti nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela, concepito in modo tale che un cliente che acquista beni ottiene punti in base all’entità degli acquisti e ha poi il diritto, all’atto di un successivo acquisto, di utilizzare i punti per ottenere altri beni dall’assortimento del venditore, non costituisce un buono ai sensi dell’art. 30-bis della direttiva IVA n. 2006/112.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


