La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 196 del 23 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità di numerose disposizioni dei Titoli VI e VII della legge regionale toscana n. 61/2024 riguardanti varie professioni turistiche. È stata accolta la questione relativa all’obbligo di esclusività del direttore tecnico delle agenzie di viaggio, ritenuto lesivo della competenza statale in materia di tutela della concorrenza. La Corte ha inoltre annullato le norme regionali che istituivano o ridefinivano le professioni di accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci e guida alpina, ribadendo che solo lo Stato può individuare e disciplinare le professioni e i relativi requisiti. È stata censurata anche la previsione regionale che attribuiva rilievo penale all’esercizio abusivo della professione di maestro di sci. Sono state invece ritenute legittime le norme sulle guide dei parchi e sui corsi di qualificazione dei maestri di sci, in quanto compatibili con la normativa statale.
Stallo societario del CdM: quali sono le clausole statutarie per superarlo
Lo studio notarile n. 126/2025 recentemente approvato dalla Commissione studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato i risvolti degli stalli decisionali nell’organo amministrativo e le possibili clausole per la risoluzione degli stessi. La...


