Con le conclusioni presentate il 9 ottobre 2025 nella causa C-386/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che sono ammissibili misure nazionali che prevedono criteri fondati sulla capacità, su necessità operative e di approvvigionamento, su percentuali di estrazione e/o sui rapporti funzionali tra depositi, al fine di autorizzare la gestione di depositi commerciali che trattano prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa.
CPB: cambia il calcolo dell’imposta sostitutiva nel quadro CP del modello Redditi 2026
Per incentivare l’adesione al concordato preventivo biennale al contribuente viene riconosciuta la possibilità di fruire di un’imposta sostitutiva, di entità variabile in funzione del risultato di affidabilità fiscale conseguito, da applicarsi sulla differenza tra il...


