Con la risposta a interpello n. 147 del 16 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ”ripensamento”) non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore.
Codice della crisi d’impresa: primi chiarimenti delle Entrate tra conferme e novità
Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate esamina le novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, con riguardo ai nuovi istituti. Pur confermando l’impianto generale della bozza posta in consultazione nel mese di aprile, la...


