Con la risposta a interpello n. 147 del 16 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione integrativa può essere presentata al solo fine di correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. ”ripensamento”) non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore.
La sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico.

