Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, sono soggette all’imposta sui premi del 12,5% le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e relative al rischio di assistenza stradale, prescindendo dalla distinta indicazione del rischio nel documento contrattuale. Lo ha stabilito la legge di Bilancio 2026, che ha previsto anche un acconto sul contributo SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente. La scadenza per il versamento è fissata al 16 novembre.
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...


