Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, sono soggette all’imposta sui premi del 12,5% le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e relative al rischio di assistenza stradale, prescindendo dalla distinta indicazione del rischio nel documento contrattuale. Lo ha stabilito la legge di Bilancio 2026, che ha previsto anche un acconto sul contributo SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente. La scadenza per il versamento è fissata al 16 novembre.
Due diligence (anche fiscale) per contenere i rischi del mercato dell’arte
Come avviene per ogni operazione che ha rilievo economico, anche l’acquisizione di opere d’arte dovrebbe essere effettuata solo all’esito di un’adeguata attività di due diligence, comprensiva di una puntuale analisi dei profili giuridici e degli standard propri del...


