Con la risposta a question time n. 5-05627 del 15 luglio 2026 è stato evidenziato che nel caso in cui il de-stocking si sostanzi nella cessione di beni mobili, si applicherà la disciplina IVA prevista in base alla tipologia dei beni ceduti (tendenzialmente, la regola generale l’assoggettamento a IVA), mentre se l’operazione di de-stocking riguarda beni immobili, occorrerà verificare caso per caso il regime previsto dall’articolo 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 63 del 1972 (esenzione, imponibilità obbligatoria o imponibilità per opzione).
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


