La Corte costituzionale, con la sentenza n. 52 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative al sistema di rivalutazione delle pensioni “a blocchi”, introdotto in via derogatoria per gli anni 2023 e 2024. Pur riconoscendo che tale meccanismo può determinare effetti di appiattimento e minore crescita degli assegni rispetto al sistema “per fasce”, la Corte ritiene tali effetti limitati e non idonei a violare i principi di proporzionalità, adeguatezza e sufficienza di cui agli artt. 36 e 38 Cost. La scelta legislativa è considerata espressione di discrezionalità, giustificata da esigenze di finanza pubblica e dal contesto economico caratterizzato da elevata inflazione. Viene inoltre esclusa la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto le differenze tra trattamenti risultano solo marginalmente incise.
Interdizione anticipata della lavoratrice madre: come evitare rischi e sanzioni
L’istituto dell’interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza costituisce uno degli ambiti più complessi disciplinati dal Testo Unico maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001), in quanto incide contemporaneamente sulla tutela della salute della...


