Con la sentenza n. 37 del 2026, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui non estende il regime transitorio della pensione privilegiata ai casi in cui il termine per la domanda non sia ancora iniziato a decorrere. La Corte ribadisce che il diritto al trattamento sorge solo con la cessazione dal servizio e che le deroghe previste dal legislatore tutelano esclusivamente diritti già acquisiti o acquisibili, non mere aspettative. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza sulla discrezionalità legislativa in materia previdenziale e sulla legittimità delle discipline transitorie.
Nuovi assunti: gestione TFR nei primi 60 giorni
Con il messaggio n. 2325 del 2026, l'INPS fornisce le prime istruzioni operative in merito alla gestione del trattamento di fine rapporto nell'ambito del nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato...


