Pensione privilegiata e disciplina transitoria: esclusa l’estensione alle mere aspettative

da | 23 Mar 2026 | Ipsoa - Lavoro

Con la sentenza n. 37 del 2026, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui non estende il regime transitorio della pensione privilegiata ai casi in cui il termine per la domanda non sia ancora iniziato a decorrere. La Corte ribadisce che il diritto al trattamento sorge solo con la cessazione dal servizio e che le deroghe previste dal legislatore tutelano esclusivamente diritti già acquisiti o acquisibili, non mere aspettative. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza sulla discrezionalità legislativa in materia previdenziale e sulla legittimità delle discipline transitorie.

Altre news da questa categoria

Asse.co solo per i consulenti del lavoro

Asse.co solo per i consulenti del lavoro

Con sentenza n. 12539/2026 del 9 luglio il TAR del Lazio in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso del CNDCEC contro la decisione dell’Ispettorato nazionale del lavoro di non stipulare il protocollo d’intesa con i commercialisti per quanto...