Con la sentenza n. 37 del 2026, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui non estende il regime transitorio della pensione privilegiata ai casi in cui il termine per la domanda non sia ancora iniziato a decorrere. La Corte ribadisce che il diritto al trattamento sorge solo con la cessazione dal servizio e che le deroghe previste dal legislatore tutelano esclusivamente diritti già acquisiti o acquisibili, non mere aspettative. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza sulla discrezionalità legislativa in materia previdenziale e sulla legittimità delle discipline transitorie.
Agenti cancerogeni e tossici: da UE nuovi limiti di esposizione
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre 2026 la direttiva (UE) 2026/2450, che modifica la disciplina sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. Introdotti...

