La Corte di Giustizia UE nella sentenza alla causa C-469/24 del 23 ottobre 2025, ritiene che un viaggiatore abbia diritto al rimborso integrale del prezzo pagato non soltanto nel caso in cui tutti i servizi turistici non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in maniera scorretta, ma anche nel caso in cui, nonostante la fornitura di alcuni servizi, la loro esecuzione inesatta sia così grave da rendere il pacchetto turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore. Essa aggiunge che spetterà al giudice nazionale valutare, alla luce dell’insieme delle circostanze, se ciò sia quanto avvenuto nel caso di specie.
Adottato un nuovo quadro UE per proteggere il mercato dell’acciaio dal 2026
Il 9n giugno 2026, il Consiglio Europeo ha introdotto un nuovo quadro permanente per proteggere il mercato dell’acciaio dagli effetti della sovraccapacità globale, sostituendo dal 1º luglio 2026 la misura di salvaguardia in scadenza. Il regolamento rientra nel Piano...


