La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 17 settembre 2026 (causa C-876/24), ha stabilito che l’acquisto online di un biglietto aereo non rende competente il giudice della residenza del passeggero per il risarcimento dei bagagli smarriti. La vicenda riguarda una passeggera residente a Fuenlabrada che ha acquistato online un volo Madrid-Barcellona, imbarcando i bagagli (poi smarriti) in aeroporto a Madrid. La Corte ha chiarito che il regolamento europeo estende la Convenzione di Montreal anche ai voli interni a un singolo Stato membro. Tuttavia, la residenza del passeggero non equivale al luogo dell’impresa che ha stipulato il contratto online. Inoltre, essendo il trasporto bagagli un servizio accessorio, il contratto di riferimento per individuare il giudice competente resta quello del trasporto del passeggero, a prescindere da dove sia stata acquistata l’opzione bagaglio.
Composizione negoziata: cosa deve contenere la relazione finale dell’esperto
Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 23 aprile 2026 ha introdotto, nell’allegato n. 5, un indice di riferimento per la relazione finale dell’esperto nella composizione negoziata. Il documento non rileva soltanto al termine delle trattative: la...

