Nelle conclusioni del 17 settembre 2026 nella causa C-317/25, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE chiarisce che il consenso al trattamento dati per fini commerciali verso generici «partner» non è valido senza l’identità precisa dei destinatari. Secondo l’Avvocato generale, l’assenza del nome del titolare rende il consenso non informato e invalido ai sensi del GDPR. Di conseguenza, le aziende devono richiedere un nuovo consenso preventivo prima dell’invio delle comunicazioni. La facoltà di cancellazione al primo contatto non sana la violazione. La nozione di “partner” è giudicata troppo vaga per permettere all’utente di prevedere chi lo contatterà.
Patto di prova: il richiamo al livello di inquadramento non basta a garantirne la validità
Con l’ordinanza n. 17074/2026 la Corte di Cassazione torna nuovamente sul tema dei requisiti necessari per la valida stipulazione del patto di prova nel contratto individuale di lavoro. I giudici della Suprema Corte hanno ribadito il principio secondo cui la mera...