Operazioni permutative con IVA dovuta sul valore contrattuale dei beni e servizi; il criterio del costo rileva solo in via residuale, nel caso in cui il valore concordato non sia indicato, ovvero, sebbene indicato, risulti inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni e alle prestazioni effettuate. La modifica, proposta da Assonime e approvata in sede di conversione in legge del D.L. n. 38/2026, è applicabile alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


