L’impiego dell’intelligenza artificiale da parte di società target nel contesto di operazioni di mergers and acquisitions disciplinate dal diritto statunitense comporta un’evoluzione significativa delle tradizionali logiche di due diligence. Il riferimento è alla due diligence ordinariamente condotta dall’acquirente, quale processo attraverso cui quest’ultimo raccoglie e verifica le informazioni rilevanti sulla società target al fine di valutarne il profilo di rischio e rifletterne gli esiti nella struttura economica e contrattuale dell’operazione. La definizione del perimetro della due diligence deve essere calibrata sul ruolo concreto dell’IA nel modello di business della società target e sulla normativa applicabile, in assenza di un quadro federale organico e in presenza di discipline statali e settoriali eterogenee. Particolare attenzione è dedicata agli strumenti contrattuali di allocazione del rischio, evidenziando la necessità di tradurre i rischi legati all’IA in clausole specifiche che proteggano concretamente l’acquirente nella struttura dell’operazione.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

