Con le conclusion del 3 dicembre 2025 presentate nella causa T‑643/24 l’Avvocato Generale dell’UE ha evidenziato che la remunerazione, che è dovuta per la comunicazione delle opere protette al pubblico, che è composta da una remunerazione base e da un onere aggiuntivo, applicato in mancanza di acquisizione di una licenza prima di detta comunicazione, può essere qualificata come «corrispettivo», aspetto che incombe al giudice del rinvio verificare, in particolare alla luce della causa legale e degli obiettivi di tale remunerazione.
Sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni: soggetto ad IVA al 22%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 306 del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un’aliquota IVA agevolata al 5% esclusivamente per i beni tassativamente indicati dalla norma e dai successivi...


